venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: Secondo la Corte di Strasburgo ogni Stato contraente ha il diritto di opporsi ai movimenti politici fondati sul fondamentalismo e, per tanto, non viola la Convenzione una legislazione che mira a combattere l’incitazione all’odio e alla discriminazione (CEDU, sez. II, sent. 20 luglio 2017, rec. n. 34367/14)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2017 > Secondo la Corte di Strasburgo ogni Stato contraente ha il diritto di opporsi ai movimenti politici fondati sul fondamentalismo e, per tanto, non viola la Convenzione una legislazione che mira a combattere l’incitazione all’odio e alla discriminazione (CEDU, sez. II, sent. 20 luglio 2017, rec. n. 34367/14)
anno 2017Corte EDUGiurisprudenza

Secondo la Corte di Strasburgo ogni Stato contraente ha il diritto di opporsi ai movimenti politici fondati sul fondamentalismo e, per tanto, non viola la Convenzione una legislazione che mira a combattere l’incitazione all’odio e alla discriminazione (CEDU, sez. II, sent. 20 luglio 2017, rec. n. 34367/14)

Di
Redazione
Pubblicato: 20 Luglio 2017
2 Min di lettura
Condividi

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino belga per presunta violazione dell’art. 10 della Convenzione, posto a tutela la libertà di espressione.
Nello specifico, questi aveva pubblicato su una piattaforma on-line alcuni video che difendevano la Sharia con l’uso della violenza, invitando gli spettatori a sopprimere i non musulmani; condotte che il Tribunale di Anversa ha ritenuto penalmente perseguibili ai sensi della Legge del 10 maggio 2007 sulla lotta contro alcune forme di discriminazione.
Esauriti tutti i ricorsi interni, Fouad Belkacem invocava innanzi ai giudici di Strasburgo la tutela della propria libertà di espressione e di religione, ritenendo le proprie esternazioni inidonee a costituire una minaccia per l’ordine pubblico.
La Corte Edu ha invece statuito che le affermazioni di Belkacem sono “hate speech” (discorso d’odio) che travalica i confini della libera espressione di una opinione, incitando alla discriminazione e al disprezzo verso tutti i “non musulmani”. Esternazioni così violente non sono compatibili con i valori della pace sociale, della tolleranza e dell’inclusione predicati dalla Convenzione.
Per queste ragioni non può essere riconosciuta la tutela accordata dall’art. 10, dal momento che la libertà di espressione è stata utilizzata per scopi intrinsecamente contrari allo spirito della Convenzione stessa.

cedu-34367-14Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

No alla riparazione per ingiusta detenzione in caso di ritardo nel fornire l’alibi. (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio-3 ottobre 2019, n. 40525)

l ritardo nel fornire l’alibi – attraverso la tardiva introduzione dei testi a discarico – senza che vi sia una…

anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
11 Novembre 2019
Di
Redazione

Debito esistente e violenza o minaccia ad un terzo estraneo all’obbligazione: è estorsione? (Cass. Pen., sez. II, sent. 15 settembre 2020 – 20 novembre 2020, n. 32603)

E' sempre configurabile il reato di estorsione nei casi in cui la violenza o la minaccia finalizzata ad ottenere l'adempimento…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
7 Dicembre 2020
Di
Redazione

La Corte di Cassazione si pronuncia sull’insindacabilità delle dichiarazioni rese da un consigliere regionale nell’esercizio delle proprie funzioni (Cass. pen., Sez. V,12.2.2025 – 3.4.2025, n. 12858)

L’intervento effettuato da un consigliere nel corso di una seduta del consiglio regionale va annoverato tra gli atti consiliari tipici,…

Anno 2025Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
22 Aprile 2025
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.