L’avvio di due procedimenti, penale e tributario, paralleli e complementari non comporta automaticamente la violazione dell’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che sancisce il divieto di bis in idem per procedimenti basati “sugli stessi fatti o su fatti sostanzialmente identici”. Spetta al singolo Stato l’onere di dimostrare che tali procedimenti sono strettamente connessi sotto il profilo sostanziale e temporale e necessari entrambi per meglio sanzionare il complessivo disvalore della condotta incriminata. In particolare, è opportuno evitare “duplicazioni” in relazione alla raccolta e alla valutazione delle prove e bilanciare complessivamente le sanzioni irrogate. Nel caso di specie l’Islanda ha disatteso tali principi poiché il procedimento penale e quello tributario hanno dato luogo oltre che a pene detentive, anche a pene pecuniarie aventi natura penale.
Post correlati
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla cittadinanza dell’Unione europea (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2023, C-689/21)
20 Settembre 2023
La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale (CGUE, Quarta Sezione, 7 settembre 2023, C-209/22)
20 Settembre 2023
False autocertificazioni “Covid”: inoperatività del nemo tenetur se detegere (Cass. pen., Sez. V, 31 maggio – 21 agosto 2023, n. 35276)
20 Settembre 2023
L’onore collettivo: diffamazione ai danni di una persona giuridica (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno – 7 settembre 2023, n. 36931)
20 Settembre 2023
Una nuova tappa in materia di concorso esterno: necessaria la prova certa del patto con la consorteria (Cass. Pen., sez. VI, sent. 7 marzo – 28 agosto 2023, n. 35888)
20 Settembre 2023