Con la sentenza in epigrafe il Collegio del T.A.R. Lazio ha respinto i ricorsi del c.d. “movimento per la vita” contro la delibera con cui la Regione imponeva ai consultori pubblici di garantire le prescrizioni di anticoncezionali e i certificati di gravidanza per ottenere l’eventuale interruzione in ospedale, escludendo che gli operatori possano esercitare in tale sede l’obiezione di coscienza, giacché quelli citati sono atti meramente preliminari non direttamente legati al processo d’interruzione di gravidanza. Non possono, peraltro, considerarsi abortive le pillole post-coito. Dev’essere, pertanto, garantito il diritto all’autodeterminazione delle donne che si rivolgono ai consultori.
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