Ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante della cd. “minorata difesa” (art. 61, comma primo, n. 5, c.p.) le circostanze di tempo, di luogo o di persona, delle quali l’agente ha approfittato in modo tale da ostacolare la citata difesa, vanno accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto idonei a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – nella quale versava il soggetto passivo. A tal fine non è sufficiente la sola astratta idoneità delle predette condizioni a favorire la commissione del reato. La commissione del reato “in tempo di notte” può configurare la circostanza in parola, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
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