Ai fini dell’applicabilità dell’art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. – nella versione introdotta dall’art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l’impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l’enunciazione specifica dei motivi con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non trova applicazione con riguardo ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
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