Ai fini dell’esclusione del dolo nel delitto di cui all’art. 483 c.p. per mancata comprensione del contenuto di un modulo prestampato, l’intelligibilità dell’atto deve essere valutata in concreto, al fine di stabilire se sia ragionevole ipotizzare una mancata comprensione del suo contenuto da parte del sottoscrittore. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non è possibile escludere il dolo laddove il documento presenti caratteri agevolmente leggibili, linearità del contenuto, una struttura lineare e un’apposita attestazione di presa visione.
Post correlati
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, Sezione 1, si pronuncia in materia di ravvedimento ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024 (CG Tributaria di primo grado di Verona, sent. 27 gennaio 2026, n. 19)
16 Aprile 2026

