La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, Sezione 1, si pronuncia in materia di ravvedimento ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024 (CG Tributaria di primo grado di Verona, sent. 27 gennaio 2026, n. 19)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verona, Sezione 1, si pronuncia in materia di ravvedimento ai sensi dell’art. 2 quater del d.l. n. 113 del 2024, norma speciale introdotta per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e hanno aderito al concordato preventivo biennale e che intendono definire le proprie posizioni fiscali pregresse. I giudici affermano che si tratta di una norma specialissima, che ha introdotto una forma di ravvedimento specifica. L’efficacia di tale ravvedimento è limitata alle sole ipotesi di ricezione di atti specifici (come i processi verbali di constatazione, gli schemi di atto di accertamento e gli atti di recupero di crediti inesistenti) notificati prima del versamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, qualora il contribuente non abbia ricevuto tali atti prima del pagamento, non può essere considerato decaduto dal diritto di avvalersi del ravvedimento e l’Amministrazione finanziaria non può procedere a rettifiche o riprese relative all’anno già definito.

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