Le Sezioni Unite della Cassazione penale escludono la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza con cui la Corte di appello respinge la richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cassazione Penale, Sez. U, 22 gennaio 2026 (ud. 10 luglio 2025), n. 2647)

Il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. e dispone la prosecuzione del giudizio, contrariamente al patteggiamento, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria, risolvendosi in una valutazione anticipata dei motivi di gravame; esso, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di secondo grado.

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