Con la decisione in commento, la Corte EDU si è pronunciata sui ricorsi proposti da due cittadini italiani, i quali lamentavano di aver subito una lesione del diritto al rispetto della vita privata, per effetto delle misure disposte nei loro confronti dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, nella specie, al fine di porre in essere verifiche fiscali, aveva chiesto e ottenuto di accedere ai dati bancari dei ricorrenti e a dettagli di operazioni finanziare loro riconducibili. Affinché un’ingerenza nel diritto di cui all’articolo 8 CEDU possa dirsi giustificata, è indispensabile che la stessa sia “prevista dalla legge”. Nel caso di specie, secondo la Corte, sebbene le misure adottate nei confronti dei ricorrenti trovassero una base giuridica nell’ordinamento italiano, l’ingerenza dalle stesse prodotta non poteva considerarsi “prevista dalla legge”. I Giudici, in particolare, pur tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati contraenti in materia, nonché dell’importanza degli obiettivi perseguiti nel settore tributario, hanno ritenuto che il quadro giuridico interno non raggiungesse i requisiti qualitativi minimi richiesti dalla Convenzione a tutela dei cittadini. Stando alla pronuncia, la normativa nazionale ha lasciato un potere discrezionale troppo ampio alle autorità competenti, sia con riferimento ai presupposti, sia con riguardo alla portata delle misure in questione. Al contempo, essa non ha contemplato garanzie procedurali sufficienti, non prevedendo l’assoggettabilità di tali misure a un controllo ex post effettivo. Di conseguenza, il quadro giuridico interno non ha assicurato ai ricorrenti il grado minimo di tutela al quale avevano diritto ai sensi della Convenzione. Ritenendo le carenze individuate suscettibili di dar luogo all’accoglimento di ulteriori e successivi ricorsi, la Corte ha invitato lo Stato convenuto ad allineare la propria legislazione alle conclusioni della sentenza.
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