Nei procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il giudice di merito è tenuto a nominare un curatore speciale per il minore quando emergano esigenze di tutela specifica, senza che la tardività della nomina comporti automaticamente la nullità del procedimento, purché il curatore possa svolgere efficacemente le proprie funzioni. L’ascolto diretto del minore non è obbligatorio se contrario al suo interesse, specie in presenza di grave coinvolgimento nella conflittualità genitoriale. La decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere disposta quando il comportamento dei genitori risulti pregiudizievole per il benessere psicofisico dei figli, con conseguente collocamento presso il genitore ritenuto idoneo e sospensione degli incontri con l’altro genitore, salvo rivalutazione futura. Il diritto all’assegno divorzile viene escluso in presenza di nuova relazione affettiva e di inattendibilità delle dichiarazioni reddituali.
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