La CEDU sul licenziamento della lavoratrice che aveva denunciato una discriminazione basata sul sesso (CEDU, sez. V, sent. 4 dicembre 2025, ric. n. 36325/22)

La Corte Edu si pronuncia sul caso della Sig.ra XXXXX licenziata subito dopo aver presentato contro il suo datore di lavoro un ricorso per discriminazione basata sul sesso in relazione alla retribuzione. Ed invero, nel 2017 il giudice del lavoro aveva accolto tale ricorso per discriminazione, ma prima di questa decisione la ricorrente era già stata licenziata per violazione delle norme sulla riservatezza, per aver divulgato nell’ambito del suddetto giudizio informazioni sulla busta paga in qualità di capo del dipartimento finanziario. La Sig.ra XXXXX aveva, quindi, impugnato il licenziamento, sostenendo che si trattasse di una forma di ritorsione per l’avvio del primo giudizio. Nel 2019, il giudice del lavoro respingeva il secondo ricorso, ritenendo che la dipendente avesse commesso una grave colpa utilizzando e divulgando, per scopi estranei al lavoro, altrui dati personali protetti; inutili tutti i successivi rimedi esperiti contro tale decisione. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto insufficienti i motivi addotti dai tribunali nazionali per giustificare il licenziamento della ricorrente. Il licenziamento aveva, peraltro, avuto l’effetto di vanificare la tutela contro la discriminazione di cui al distinto procedimento attivato dalla ricorrente, conseguenza per nulla considerata dai giudici interni, i quali non hanno dato il giusto peso ad alcuni aspetti rilevanti che avrebbero potuto avvalorare il movente della ritorsione. Di qui il riconoscimento all’unanimità dell’avvenuta violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art.8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

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