Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono chiamati a pronunciarsi su una presunta violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione, relativa alla privazione della libertà personale e al connesso diritto dell’interessato di adire un tribunale per decidere sulla legittimità della limitazione. Il ricorrente lamentava, in particolare, la mancata celebrazione di un’udienza orale nei procedimenti concernenti il proprio ricovero psichiatrico per trattamento sanitario e la somministrazione di farmaci contro la sua volontà.
Il Tribunale amministrativo di Turku, dopo aver respinto le istanze avverso l’internamento, aveva altresì rifiutato di esaminare le richieste di sospensione della terapia farmacologica e di fissazione di un’udienza orale, ritenendo che quest’ultima fosse necessaria solo in via eccezionale e che, nel caso concreto, i fatti rilevanti potessero essere adeguatamente accertati sulla base degli atti disponibili in fascicolo.
La Corte EDU ha osservato che i ricorsi relativi al ricovero involontario incidono direttamente sulla libertà personale e devono pertanto essere scrutinati alla luce dell’art. 5 § 4 CEDU. Pur in presenza di un ampio materiale documentale, la Corte ha valorizzato l’assenza di un parere medico esterno e il carattere controverso della misura, anche alla luce dei ripetuti ricoveri e della somministrazione coattiva di farmaci. In tali circostanze, i giudici hanno ritenuto che il principio di equità procedurale imponesse l’audizione personale della ricorrente, la cui omissione ha compromesso l’effettività del controllo giurisdizionale, integrando una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.

