La CEDU sulla libertà di espressione degli avvocati a tutela di assistiti detenuti (CEDU, sez. III, sent. 7 ottobre 2025, ric. n. 62/20)

Con la sentenza in commento, la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da un avvocato
azero, specializzato nella protezione dei diritti umani, il quale è stato radiato dall’albo a seguito di
dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito a presunti maltrattamenti subiti in carcere da un suo
cliente.
Secondo la Corte, la sanzione ha rappresentato un’ingerenza nell’esercizio della libertà di
espressione e nella vita privata del ricorrente tale da integrare violazione degli artt. 8 e 10 CEDU.
La misura adottata, la più severa per un avvocato, risultava infatti sproporzionata rispetto agli scopi,
pur legittimi, perseguiti (tutelare la reputazione degli agenti di polizia penitenziaria e il buon
andamento della giustizia). La libertà di espressione, del resto, merita un livello di protezione
particolarmente elevato quando le affermazioni riguardano materie di interesse pubblico, come i
maltrattamenti in carcere. È, inoltre, particolarmente importante salvaguardare la possibilità di
segnalare irregolarità o presentare reclami contro pubblici ufficiali a difesa di persone sottoposte al
controllo delle autorità, come i detenuti. Da ultimo, era dovere del ricorrente, in quanto avvocato,
tutelare gli interessi del proprio cliente utilizzando tutti i mezzi previsti dalla legge.
L’impiego della sanzione della radiazione, estremamente severa, è quindi da reputarsi illegittimo in
un caso come questo, anche perché idoneo a esercitare un effetto dissuasivo sull’adempimento dei
doveri di difesa da parte degli avvocati, il cui ruolo centrale nell’amministrazione della giustizia
deve essere tutelato.

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