La Corte EDU su illeciti amministrativi bancari ed equo processo (CEDU, sez. I, sent. 11 settembre 2025, ric. n. 37185/18)

Nel caso XXX contro Italia, la Corte EDU si è pronunciata su un ricorso sollevato da un cittadino
italiano, amministratore delegato e membro del consiglio di amministrazione di una società di
gestione del risparmio, il quale – lamentando la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione -, ha
denunciato la mancata equità del procedimento sanzionatorio svoltosi, a suo carico, innanzi alla
Banca d’Italia nonché l’assenza dell’udienza pubblica nel procedimento di revisione
giurisdizionale. La Corte d’appello di Brescia aveva respinto, infatti, il ricorso con procedimento
in camera di consiglio e la Corte di Cassazione aveva confermato tale decisione. I Giudici di
Strasburgo, dopo aver osservato che la Banca d’Italia non può essere considerata un “tribunale
indipendente e imparziale”, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, e che un’udienza orale e
pubblica costituisce un principio fondamentale del diritto convenzionale, ha ritenuto che il
procedimento svoltosi in Corte d’appello – giudice indipendente e imparziale, dotato di pieni poteri
e competente a pronunciarsi sia in diritto che in fatto sulla sussistenza dei reati contestati al
ricorrente e legittimato ad annullare la decisione della Banca d’Italia – in assenza di un’udienza
pubblica ha violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione.

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