Nel caso di specie, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione del diritto a un
tribunale imparziale, come sancito dall’articolo 6 della Convenzione. Riconosciuta nel 2000 la
proprietà di un terreno in favore dei ricorrenti, tale decisione fu successivamente annullata
dall’Agenzia per la restituzione e il risarcimento dei beni, annullamento che i giudici interni, in
risposta ai numerosi ricorsi presentati, confermarono. Anche il procedimento dinanzi alla Corte
costituzionale si concluse nel 2017 con il definitivo rigetto, lasciando i ricorrenti privi del bene. I
giudici di Strasburgo osservano come i dubbi dei ricorrenti sull’imparzialità della Corte
costituzionale traevano origine dal fatto che tre dei suoi membri avevano già partecipato, in
qualità di giudici della Corte Suprema, alla decisione sul medesimo caso qualche anno prima e
avevano poi preso parte anche al procedimento costituzionale. In altri termini, gli stessi giudici
chiamati a pronunciarsi dinanzi alla Corte costituzionale avrebbero dovuto valutare se le loro
precedenti determinazioni avessero contribuito a violare i diritti costituzionali dei ricorrenti. Le
considerazioni che precedono sono dunque sufficienti a indurre la Corte a ritenere che il
procedimento costituzionale fosse privo delle necessarie garanzie di imparzialità e, di
conseguenza, a dichiarare la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

