Il Consiglio di Stato interviene in tema di difetto di partecipazione procedimentale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12 agosto 2025, n. 7026)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di ‘diritto ad una buona amministrazione’, precisando
che nel corso di un procedimento avviato da un’istanza di parte tesa ad ottenere il rilascio di un
titolo abilitativo debbono indefettibilmente essere coinvolti, nello svolgimento della relativa
istruttoria, tutti i soggetti interessati che siano detentori di un interesse qualificato e differenziato.
Più specificamente, l’intervento dei Giudici di Palazzo Spada ha riguardato la necessità di instaurare
il regime del contraddittorio fin dalla fase amministrativa – e non solo nell’eventuale successiva fase
giudiziale – a tutela della posizione di quanti possano essere pregiudicati dall’accoglimento
dell’istanza autorizzatoria.
Nell’addivenire a tale conclusione, il Collegio ha puntualmente ricostruito l’impianto regolatorio in
materia fissato a livello sovranazionale e internazionale. A rilevare sopravvengono, da un lato, l’art.
41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 15 TFUE, dai quali può ricavarsi
il pieno riconoscimento del «diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio»; dall’altro lato, le
disposizioni della Convenzione di New York a cui ha dato attuazione l’art. 1, co. 60, legge 6
novembre 2012, n. 190, ai sensi del quale grava in capo alle amministrazioni «l’obbligo di rendere
accessibili in ogni momento agli interessati […] le informazioni relative ai provvedimenti e ai
procedimenti amministrativi che li riguardano».
Su dette premesse, il Consiglio di Stato è giunto a rilevare l’impossibilità di pretermettere l’esigenza
partecipativa di chi sia nelle condizioni di vantare un interesse qualificato e differenziato. Sicché,
deve considerarsi illegittimo il provvedimento amministrativo adottato all’esito di un procedimento
dal quale sia rimasta estranea la «controinteressata procedimentale necessaria».

Redazione Autore