La disciplina del servizio civile dei rapporti fra servizio civile nazionale e servizio civile universale
deve ritenersi costituzionalmente orientata al rispetto del principio di uguaglianza formale di cui
all’articolo 3 della Costituzione. Pertanto non può che condurre a ritenere la riserva dei
posti prevista per il primo prevista nei concorsi pubblici estendibile al servizio civile universale.
In motivazione il Collegio precisa che il servizio civile universale, in linea di continuità rispetto al
servizio civile nazionale, mutua da questo la disciplina, oggetto di mera revisione, le finalità, e
finanche la durata, l’ambito di applicazione soggettivo ed i criteri e le modalità di accreditamento
degli enti. Precisa altresì il collegio, quale ulteriore argomento fondante le conclusioni raggiunte, che
il servizio civile nazionale istituito con la legge n. 64 del 2001, ha, sin dalla sua origine, diversamente
dall’originario servizio civile, presentato una duplice natura: l’una obbligatoria, quale servizio
alternativo alla leva riservato agli obiettori (avente ragion d’essere sino alla sospensione della stessa
leva), e l’altra volontaria, per le donne (come la ricorrente) e gli inabili alla leva. In ragione di ciò e,
pertanto, della circostanza che il requisito della volontarietà, proprio del servizio civile universale
ed assente nel servizio civile istituito nel 1972, connotava già anche il servizio civile nazionale, non
risultano sussistere, secondo quanto affermato nella decisione, significative differenze fra
quest’ultimo e l’altrettanto volontario servizio civile universale che, ispirato alle medesime modalità
e funzionale a raggiungere gli stessi obiettivi, ne rappresenta solo l’evoluzione normativa.

