La Corte Edu sul diritto alla corrispondenza dei detenuti (CEDU, sez. I, sent. 10 luglio 2025, ric. n. 64753/14)

Nella pronuncia resa contro l’Italia, la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 8 della
Convenzione in seguito alla denunciata limitazione del diritto del ricorrente alla corrispondenza
durante il periodo della sua detenzione.
Da un punto di vista generale, la Corte ha ribadito che la detenzione, come qualsiasi altra misura
che privi una persona della sua libertà, comporta limitazioni intrinseche alla vita privata e familiare.
La necessità di tali limitazioni implica che l’ingerenza corrisponda a un’esigenza sociale imperativa,
e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito.
Con specifico riguardo alla limitazione del diritto di corrispondenza, è stato riconosciuto che un
certo grado di controllo sulla corrispondenza dei detenuti è necessario e non è di per sé
incompatibile con la Convenzione, tenuto conto delle esigenze ordinarie e ragionevoli della
detenzione. Tuttavia, nel valutare l’estensione ammissibile di tale controllo in generale, non si
dovrebbe trascurare il fatto che la possibilità di scrivere e ricevere lettere costituisca talvolta l’unico
collegamento del detenuto con il mondo esterno. Inoltre, laddove vengano adottate misure che
interferiscono con la corrispondenza dei detenuti, è essenziale che l’interferenza sia motivata, in
modo tale che il ricorrente e/o i suoi consulenti possano accertarsi che la legge sia stata correttamente
applicata al suo caso e che le decisioni prese nel caso non siano irragionevoli o arbitrarie.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva subito una limitazione del numero di persone con cui poteva
intrattenere una corrispondenza durante la detenzione; tuttavia, sebbene tale misura fosse
consentita dalla legge e perseguisse uno scopo legittimo, i giudici di Strasburgo hanno contestato la
mancanza di una valutazione esplicita e autonoma della necessità di ricorrere a tale limitazione,
determinandosi così una violazione dell’art. 8 della Convenzione Edu.

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