Con la decisione in esame, la Corte Edu si è pronunciata sulle domande proposte da tre ricorrenti, i quali lamentavano di essere stati espulsi dal territorio ungherese senza aver avuto modo di accedere alla protezione internazionale. In primo luogo, la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4. Sono state qualificate come “espulsioni collettive di stranieri”, come tali vietate dal menzionato Protocollo, quelle che hanno coinvolto, in momenti diversi, i tre ricorrenti. Tanto in ragione del fatto che nessuno degli allontanamenti in questione è stato preceduto da un esame obiettivo del caso particolare e che il comportamento omissivo del Governo ungherese non è dipeso da specifiche condotte tenute dai ricorrenti. Secondo i Giudici, neppure il fatto che due dei ricorrenti avessero attraversato illegalmente il confine ungherese poteva essere addotto a valida giustificazione per la mancata valutazione individuale dei loro casi: dovendosi reputare la c.d. embassy procedure, prevista dalla legge ungherese, una procedura di ingresso del tutto inadeguata, non vi era infatti alcuna strada effettivamente percorribile dai cittadini stranieri per accedere al Paese in modo legale. Non essendo stato offerto ai ricorrenti alcun rimedio efficace per opporsi all’espulsione, la Corte ha ravvisato altresì una violazione dell’articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 4 del Protocollo n. 4. I Giudici hanno rilevato infine, con riferimento a due dei ricorrenti, una violazione dell’art. 3, il Governo ungherese invero non ha provveduto valutare l’adeguatezza della procedura d’asilo attivabile in Serbia, Paese nel quale i ricorrenti sono stati trasferiti, esponendoli così al rischio di refoulement.
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