Con la decisione in esame, la Corte Edu si è pronunciata sui ricorsi presentati da dieci cittadini russi che lamentavano di essere stati sorvegliati e poi privati del diritto di elettorato passivo in ragione di un loro presunto coinvolgimento nelle attività di organizzazioni dichiarate estremiste. In primo luogo, la Corte ha ribadito che la conservazione di informazioni riguardanti la vita privata di un individuo, se non giustificata ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU, è da reputarsi di per sé lesiva del diritto al rispetto della vita privata. Di conseguenza, ha ravvisato nel caso di specie una violazione dell’art. 8, alla luce dell’attività svolta dalla polizia russa, che ha raccolto informazioni di carattere particolarmente sensibile sui ricorrenti, attinenti alle loro opinioni e attività politiche, senza che ciò fosse giustificato da condotte gravi o violente e in difetto di una specifica base legale. In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto una violazione degli artt. 10 e 11 della CEDU, la quale, come rammentato nella sentenza, può dipendere anche da misure lesive poste in essere successivamente all’esercizio dei diritti protetti. Secondo i Giudici di Strasburgo, la scelta di negare ai ricorrenti la registrazione come candidati alle elezioni comunali è stata motivata dalla volontà di sanzionare un legittimo esercizio delle libertà di espressione, riunione e associazione contemplate dagli articoli 10 e 11. I ricorrenti sono stati infatti penalizzati per aver svolto attività lecite e pacifiche, a sostegno di associazioni che in quel momento non erano ancora state dichiarate estremiste, sulla base di una legge introdotta dopo i fatti contestati e applicata retroattivamente. Un simile approccio non può che ingenerare un effetto dissuasivo (chilling effect) sulla partecipazione politica e sul pluralismo, scoraggiando l’esercizio dei diritti per timore di sanzioni future.
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