Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di rettifica del cognome a fronte di un’azione promossa da una neo-cittadina italiana volta all’acquisizione del cognome del marito in luogo di quello da nubile. Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno dapprima precisato che l’istanza di cambiamento di cognome ha piena autonomia applicativa rispetto alla domanda di concessione della cittadinanza, sicché è ben possibile per il soggetto che abbia acquisito la cittadinanza italiana coltivare in un secondo momento l’istanza di modifica del cognome già attribuitogli. E infatti, l’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 riconosce la facoltà di domandare al Prefetto la rettificazione del cognome in via assolutamente generale, dovendosi pertanto escludere che per il neo-cittadino italiano le pretese connesse al cognome debbano essere avanzate esclusivamente in sede di concessione della cittadinanza. Sgombrato il campo da ogni equivoco in ordine all’ammissibilità della domanda, il Collegio si è poi concentrato sui termini del bilanciamento sotteso alle istanze di cambiamento di cognome: da un lato, l’interesse soggettivo della persona alla migliore estrinsecazione dei propri valori identitari, dall’altro, l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. Si tratta, in altri termini, di ponderare la pretesa del singolo alla propria identità anche anagrafica con le esigenze pubblicistiche di certezza del diritto. Dopo un’approfondita ricognizione della più recente giurisprudenza costituzionale e unionale sopravvenuta in materia, il Consiglio di Stato ha precisato che l’imposizione “del cognome paterno, a fronte della ventennale spendita del cognome del coniuge e della sua identificazione personale con lo stesso, arreca un vulnus al suo diritto all’identità personale quale diritto della personalità intimamente inerente all’individuo, senza rinvenire, invece, quale contrappeso, un preponderante interesse pubblicistico al mantenimento (rectius: riesumazione) del cognome paterno”. Sono, pertanto, da intendersi illegittimi provvedimenti prefettizi che impongano il mantenimento del cognome paterno senza adeguate motivazioni in ordine all’avvenuto bilanciamento tra i sopra richiamati principi e, conseguentemente, alle ragioni di interesse pubblico ostative all’accoglimento dell’istanza.
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