Il Consiglio di Stato interviene in tema di self-cleaning delle società in ipotesi di condanna non definitiva per gli amministratori (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19 maggio 2025, n. 4279)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di procedure di self-cleaning a carico di società i cui amministratori siano stati destinatari di condanne penali non definitive.
Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il vigente quadro normativo in tema di sospensione delle licenze rilasciate per la gestione di depositi commerciali non ha come precipuo scopo l’irrogazione di misure sanzionatorie-afflittive nei confronti delle singole società, bensì quello di preservare le pubbliche amministrazioni dalle conseguenze della gestione operata da un soggetto la cui condanna è valutata come ostativa alla gestione stessa del deposito.
E infatti, il Collegio ha precisato che “qualsiasi misura incidente su diritti fondamentali – quale quello di iniziativa economica – può essere legittimamente adottata solo nei limiti rigorosi previsti dalla legge”. Sicché le forme di restrizione della libertà di iniziativa economica devono intendersi coperte dal principio di legalità sostanziale, in forza del quale i poteri cautelari posti in capo all’amministrazione necessitano di essere esercitati con particolare cautela, mai oltre il perimetro applicativo tracciato dal legislatore.
Nel caso di specie, simili considerazioni portano a ritenere che l’intervenuta sostituzione dell’amministratore condannato con altro soggetto nella titolarità delle funzioni elimina ogni fattore di rischio considerato dalla legge, di talché si rileva del tutto sproporzionata l’adozione o il mantenimento di provvedimenti sospensivi. In altre parole: venuto meno – per il tramite della sostituzione dell’amministratore – il ‘pericolo gestionale’, la sospensione della licenza risulta un mezzo non più rispondente alle esigenze tutelate dal legislatore.
Diversamente ragionando, la sospensione assumerebbe un carattere sanzionatorio fuoriuscendo dalla sua dimensione naturale (quella cautelare).

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