Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di bilanciamento tra diritti e interessi di rango
costituzionale in una controversia riguardante la tutela indiretta di immobili già dichiarati di
interesse culturale.
Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che l’istituto della tutela indiretta, oggi
previsto dall’art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, opera con una funzione di
“completamento pertinenziale della visione e della fruizione dell’immobile” gravato da vincolo diretto,
sicché può dirsi che i beni oggetto di tutela indiretta vengono asserviti ai beni culturali al fine di
garantire a questi ultimi una ulteriore “fascia di rispetto, funzionale alla massima espressione del loro
valore culturale”.
Così ricostruita la natura dello strumento in esame, il Collegio si è concentrato il contemperamento
tra le diverse esigenze che il Ministero deve considerare nell’esercizio del potere amministrativo.
In particolare, a venire ordinariamente in rilievo sono, da un lato, le esigenze di cura e integrità e,
dall’altro, la fruizione e la valorizzazione dinamica del bene culturale.
Tuttavia, non può aprioristicamente escludersi che nell’ambito dei singoli procedimenti
amministrativi si vengano a manifestare interessi ulteriori rispetto a quello culturale.
Per il Consiglio di Stato, infatti, “negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e
vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi”.
Pertanto, così come per i ‘diritti’, “anche per gli ‘interessi’ di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere “sistemica” e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca”.
Se ne deve ragionevolmente desumere che nell’adozione dei provvedimenti ex art. 45 del citato Codice del consumo, l’amministrazione preposta alla cura dell’interesse culturale possa essere chiamata a ponderare interessi “diversi e ulteriori” rispetto a quello culturale. Tanto lascia all’amministrazione la più ampia facoltà di individuare le prescrizioni maggiormente idonee a conseguire anche tali interessi accessori.
Ecco perché – conclude il Consiglio di Stato – il provvedimento di vincolo indiretto deve essere scrutinato anche con riguardo al profilo della ‘proporzionalità in senso stretto’, che implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultare come un peso intollerabile.

