L’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l’adempimento di
un’obbligazione naturale, sempre che il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto,
incensurabile in sede di legittimità, abbia ritenuto che l’attribuzione medesima sia adeguata alle
circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e, dunque,
non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

