In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri
posti a base del procedimento valutativo seguito, e l’omessa adozione delle tabelle del Tribunale di
Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal
medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo
hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso
concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle. Infatti, le tabelle
per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di
efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui
all’art. 1226 c.c. Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice scelga di
applicare i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento
non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una
specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra
minimi e massimi, che giustifichi la decurtazione.

