Essendo il fine essenziale del matrimonio la costituzione di una comunione di vita “spirituale e materiale”, consistente nell’effettiva attuazione del rapporto matrimoniale attraverso la convivenza e l’osservanza degli altri doveri di solidarietà coniugale, è in costanza di tale rapporto che l’obbligo di assistenza materiale si attualizza, giacché, in sua assenza, difetterebbe il contesto all’interno del quale l’assistenza assume una sua concretezza. Tuttavia, se nessuna comunione di vita vi è mai stata, l’obbligo di assistenza non ha mai avuto il naturale ambito dove avverarsi e non può conseguire, per la prima volta, a una statuizione di separazione nel cui contesto il diritto al mantenimento a favore del coniuge separato trova il suo fondamento nella permanenza del vincolo coniugale e nel dovere di assicurare continuità all’assistenza materiale già realizzatasi, in precedenza, tra i coniugi.
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