In presenza del disaccordo tra i genitori in ordine all’ attribuzione del cognome, occorre valutare l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 316, commi secondo e terzo, c.c. e dell’art.337-ter, terzo comma, c.c. e va riconosciuta la fondatezza della domanda di aggiunta del cognome materno a quello paterno già attribuito, qualora essa sia portatrice di un interesse che collima con quello del figlio.
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