Il Consiglio di Stato conferma la rispondenza ad esigenze costituzionalmente protette dell’istituto del trasferimento temporaneo del lavoratore dipendente che sia genitore di minore fino a tre anni (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9 aprile 2025, n. 3039)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, l’intervento dei Giudici di Palazzo Spada attiene all’istituto del trasferimento temporaneo del dipendente di amministrazioni pubbliche che sia genitore di minori fino a tre anni d’età, per il quale detta disciplina l’art. 42-bis del d. lgs. n. 151 del 2001. Esso prevede la possibilità per il genitore in questione di essere assegnato, su richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia (o regione) nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva. La controversia traeva origine dal decreto con cui il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza di trasferimento temporaneo promossa da un genitore avente i requisiti di legge, sull’assunto che non vi fosse la disponibilità di un posto vacante alla corrispondente posizione retributiva presso il Comando richiesto. Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo che ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, ha ribadito che l’istituto in questione risponde alle esigenze di agevolare le cure del minore che trovano protezione tanto nel dettato costituzionale (art. 31 Cost.), quanto nelle fonti di rango sovranazionale (CDFUE e Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo). D’altronde, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2024, aveva riconosciuto che “Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli”. Sicché, conclude la pronuncia, l’Amministratore non può paralizzare la domanda di trasferimento temporaneo, limitandosi a sostenere genericamente l’esistenza di ulteriori istanze e/o l’indisponibilità di posti disponibili. La tutela della genitorialità di un figlio inferiore ai tre anni di età impone, infatti, lo svolgimento di un’istruttoria accurata e l’individuazione delle ragioni ostative al trasferimento, le quali devono essere riferite a circostanze specifiche ed eccezionali.

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