La CEDU sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 18 marzo 2025, ric. n. 36057/18)

Nel caso di specie, la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sulla revoca del diritto del ricorrente ad
esercitare la professione forense, disposta pochi giorni dopo la sua riammissione all’Ordine degli
Avvocati dell’Azerbaigian (ABA), a causa del mancato pagamento di quote associative relative a
un periodo precedente. Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato la decisione, sostenendo che la
radiazione sarebbe potuta avvenire, ai sensi dell’art. 23 della legge sugli avvocati, solo per mezzo
di un processo dinanzi a un tribunale e che, pertanto, la mera iniziativa del Presidium era
inadeguata. Il ricorrente ha invocato la lesione dell’art. 8 CEDU, sostenendo che la decisione
impugnata aveva avuto gravi conseguenze sulla sua vita professionale, privandolo
dell’opportunità di esercitare la professione forense. La Corte ha ribadito che la nozione di “vita
privata” è talmente ampia da comprendere anche le relazioni di natura professionale, ammettendo
dunque che l’esclusione dall’ABA costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata
del ricorrente, giustificabile solo se conforme ai requisiti dell’art. 8 § 2 della Convenzione. A tal
riguardo, la Corte ha rilevato che il mancato rispetto della seconda parte dell’art. 23 della legge
sugli avvocati ha determinato la non conformità dell’ingerenza al diritto interno, sottolineando un
particolare potere discrezionale del Presidium. La considerazione per cui l’ingerenza in questione
non era prevista dalla legge rende superfluo l’esame della finalità perseguita e della sua necessità
in una società democratica ed è sufficiente per dichiarare la violazione dell’articolo.

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