La pronuncia resa dalla Corte di Strasburgo si inserisce nell’ambito del giudizio promosso da una
cittadina la quale, dopo essere stata vittima di stupro, ha lamentato il mancato adempimento da
parte dello Stato degli obblighi positivi di condurre indagini e azioni penali efficaci ai sensi degli
artt. 3 e 8 della Convenzione Edu.
In via generale la Corte ribadisce che, per potersi ritenere efficace, un’indagine deve essere
sufficientemente approfondita per cui le autorità nazionali devono adottare ogni misura a loro
disposizione per acquisire prove relative al reato in questione. Inoltre, gli obblighi positivi degli Stati
contraenti ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione devono essere considerati come richiedenti
l’effettiva penalizzazione e persecuzione di qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche qualora
la vittima non abbia opposto resistenza fisica.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la Corte ravvisa una serie di carenze da parte
delle autorità investigative e giudiziarie dello Stato convenuto, evidenziandosi una conclusione
eccessivamente frettolosa delle indagini. A ciò si aggiunga, ancor più gravemente, che la credibilità
della ricorrente sembra essere stata valutata attraverso stereotipi di genere pregiudizievoli e
atteggiamenti di colpevolizzazione della vittima.
Dunque, la Corte osserva che il caso esaminato rivela alcuni pregiudizi nei confronti delle donne che
hanno impedito l’effettiva tutela dei diritti della ricorrente in quanto vittima di violenza di genere e
che, se non invertiti, rischiano di creare un contesto di impunità, scoraggiando la fiducia delle
vittime nel sistema di giustizia penale, nonostante l’esistenza di un quadro legislativo soddisfacente.
Considerate le numerose carenze, la Corte conclude nel senso di ritenere che la risposta delle autorità
investigative alle accuse di stupro non abbia rispettato l’obbligo positivo dello Stato di applicare le
disposizioni penali pertinenti nella pratica attraverso indagini e azioni penali efficaci,
determinandosi quindi una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

