Il ricorso deciso dalla Corte EDU ha ad oggetto la violazione degli obblighi sostanziali e procedurali
dello Stato ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, in relazione alle minacce ricevute dai
ricorrenti, nella specie tre giornalisti e una casa editrice, per aver pubblicato articoli concernenti una
campagna di violenza condotta dalle autorità cecene contro persone presumibilmente omosessuali.
Alla luce delle minacce e delle ritorsioni subite, i ricorrenti hanno lamentato la violazione del loro
diritto alla libertà di espressione del pensiero nonché la mancata adozione da parte delle autorità
statali di idonee misure di protezione. Preliminarmente, la Corte EDU ha ravvisato nelle minacce un
mezzo per esercitare una pressione diretta sulla casa editrice, con l’obiettivo di ostacolare il suo
lavoro giornalistico, nonché una forma di grave interferenza nell’attività giornalistica dei ricorrenti,
provocando un effetto paralizzante sull’ esercizio del loro diritto ex art. 10. Essa ha inoltre specificato
che gli obblighi positivi previsti dalla stessa disposizione impongono agli Stati di creare un sistema
efficace di protezione degli autori o dei giornalisti, consentendo loro di esercitare senza timore il loro
diritto di cronaca. Alla luce di ciò, la Corte ha concluso che lo Stato convenuto non solo non ha
adempiuto al suo dovere di non interferire illecitamente e in modo sproporzionato nel diritto alla
libertà di espressione della società ricorrente e dei ricorrenti, ma non ha nemmeno adottato misure
ragionevoli e appropriate per consentire l’esercizio di tale diritto con conseguente violazione dell’art.
10 CEDU. Parimenti violato è stato considerato l’art. 8 della Convenzione, in quanto le ripetute
minacce di morte rivolte ai giornalisti e le dichiarazioni rilasciate da funzionari pubblici ceceni, tra
cui leader religiosi, hanno direttamente interferito con il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro
vita privata, raggiungendo il livello di severità richiesto dall’articolo 8. Anche in questo caso, la Corte
ha osservato che lo Stato convenuto non ha rispettato il suo obbligo positivo di proteggere i ricorrenti
dagli attacchi alla loro integrità fisica e psicologica, non ha valutato correttamente i rischi né ha
adottato misure preventive attraverso efficaci indagini.

