Il Consiglio di Stato interviene in materia di giurisdizione sui c.d. diritti incomprimibili (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 8 gennaio 2025, n. 129)

Consiglio di Stato si pronuncia in materia di giurisdizione del giudice amministrativo nei casi di garanzia di diritti “inaffievolibili”, quali quello alla salute e quello ad un ambiente salubre. Specificamente, il giudice di prime cure (TAR Pescara) aveva declinato la propria giurisdizione, in favore dell’AGO, con riguardo a una domanda giudiziale concernente regimi autorizzatori per discoteche sull’assunto che la pretesa, nella sostanza, attenesse all’intensità e all’effettività della tutela del diritto alla salute e a un ambiente salubre. Ebbene, i giudici di Palazzo Spada, nel riformare la sentenza appellata, hanno chiarito che i c.d. diritti incomprimibili, ritenuti tali in quanto oggetto di particolare protezione da parte del dettato costituzionale, non necessariamente debbono considerarsi riservati alla sola AGO. Pertanto, sulla scorta di consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, allo scopo di individuare l’idonea sede di tutela occorre valutare se la norma primaria attributiva del potere amministrativo di regolazione operi essa stessa un complessivo bilanciamento tra i diversi interessi e diritti coinvolti (nel caso di specie libertà di iniziativa economica-diritto alla salute e a un ambiente salubre) oppure demandi alla pubblica amministrazione una siffatta ponderazione. Nel primo caso la giurisdizione resta salda in capo all’AGO (come in molte fattispecie espressamente indicato dalla legge), nel secondo caso l’intervento ‘attivo’ della PA in sede di bilanciamento determina la giurisdizione del GA. Sicché, ogniqualvolta un provvedimento amministrativo coinvolgente interessi o diritti contrapposti dia evidenza dell’intervenuta attività di bilanciamento o, comunque, sopravvenga ad una norma primaria non esaustiva in materia, il GA non potrà esimersi dallo scrutinare la controversia.

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