La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il rifiuto da parte del Conseil national pour l’accès aux origines personalles (“CNAOP”) di comunicare alla ricorrente, nata da genitori anonimi, l’identità della sua madre biologica. La ricorrente, invero, aveva chiesto che le fossero fornite informazioni sulle sue origini, ma la madre, a cinquant’anni da quella nascita, aveva ribadito il desiderio di mantenere l’anonimato. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto che la previsione di un organo come il CNAOP – destinato a svolgere il ruolo di intermediario tra le madri, che hanno partorito nell’anonimato ed i figli che, divenuti adulti, desiderano conoscere la propria identità – nonché, la previsione di una procedura di rinuncia alla riservatezza sull’identità della madre, previo suo consenso – che rappresenta una sorta di porta aperta alla reversibilità del segreto – costituisse un sistema adeguato per garantire un giusto e ragionevole equilibrio tra i contrapposti diritti e gli interessi in gioco. Di qui l’esclusione dell’avvenuta violazione del diritto al rispetto della vita privata ex art.8 Cedu..
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