La Corte Edu si pronuncia sul ricorso proposto da 19 residenti nei comuni campani di Caserta e San
Nicola La Strada, che hanno denunciato violazioni derivanti dall’inquinamento di tali luoghi di
residenza, in particolare a seguito della c.d. ‘crisi dei rifiuti’, stato di emergenza dichiarato nel 1994
in Campania per far fronte a gravi problemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poi proseguito
per i successivi 15 anni. Invocando, in particolare, l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e
familiare), i ricorrenti hanno sostenuto che le autorità italiane non erano riuscite a garantire il
corretto funzionamento del servizio pubblico di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e di
messa in sicurezza e bonifica della discarica di ‘Lo Uttaro’, causando gravi danni all’ambiente,
mettendo in pericolo la loro salute e pregiudicando la loro vita privata.
I Giudici di Strasburgo hanno osservato che, in effetti, durante la crisi della gestione dei rifiuti dal
1994 al 2009, i ricorrenti erano stati costretti vivere in un ambiente inquinato dai rifiuti ammucchiati
lungo le strade e dai rifiuti temporanei dei siti di stoccaggio ed hanno ritenuto che tale esposizione
ai rifiuti, in violazione delle norme di sicurezza, li avesse resi più vulnerabile a varie malattie,
Le autorità italiane in effetti non erano state in grado di garantire il corretto funzionamento dei
servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti durante lo stato di emergenza nella regione
Campania dall’11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009 e non avevano, quindi, adottato tutte le misure
necessarie per l’effettiva tutela del diritto dei ricorrenti al rispetto del proprio domicilio e della
propria vita privata, in violazione dell’art. 8 della Cedu. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti
non avessero dimostrato se e in quale misura tali circostanze e carenze avessero avuto un impatto
diretto sulle loro case e sulla vita privata dopo la fine dello stato di emergenza, a partire dal 1°
gennaio 2010, escludendo, conseguentemente, analoga violazione dell’art. 8 a partire da tale data.
Sulla scorta, poi, dei documenti ufficiali forniti dalle parti da cui risultava che il sito di ‘Lo Uttaro’
aveva causato gravi danni da inquinamento ambientale dovuto a circa 20 anni di smaltimento
illegale dei rifiuti, la Corte ha, inoltre, ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato le misure
necessarie a tutelare il diritto alla vita privata dei ricorrenti dall’inquinamento ambientale causato
da tale discarica, in violazione del medesimo art. 8 (aspetto sostanziale). È stata invece esclusa la
violazione dell’art. 8 (aspetto procedurale) in relazione alla presunta mancata comunicazione ai
ricorrenti di informazioni sull’inquinamento ambientale causato dalla suddetta discarica,
trattandosi di situazione di pubblica conoscenza, anche attraverso le inchieste parlamentari svoltesi
nel 2007 e nel 2013, le diverse ordinanze emesse dai sindaci di Caserta e San Nicola La Strada ed i
comunicati stampa diffusi dalle autorità competenti negli anni dal 2013 al 2019.
Tali accertamenti hanno riguardato, tuttavia, solo 11 ricorrenti, essendo state le denunce degli altri
otto dichiarate inammissibili per mancata prova della loro residenza nei comuni interessati.