La Cassazione penale si pronuncia riguardo la sostituzione della penna della reclusione con quella della detenzione domiciliare (Cass. pen., Sez. VI, sent. 23/02/2026 (data ud. 22/01/2026) n. 7207)

La sostituzione della pena della reclusione con quella della detenzione domiciliare non può essere applicata senza il consenso esplicito dell’imputato, laddove quest’ultimo abbia espressamente richiesto l’applicazione del lavoro di pubblica utilità. La decisione di applicare una pena incidente sulla libertà personale richiede una motivazione puntuale che giustifichi la scelta effettuata rispetto all’istanza difensiva formulata.

Redazione Autore