Il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta la richiesta di concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. e dispone la prosecuzione del giudizio, contrariamente al patteggiamento, ha natura meramente ordinatoria e non decisoria, risolvendosi in una valutazione anticipata dei motivi di gravame; esso, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure unitamente alla sentenza che definisce il giudizio di secondo grado.
lunedì, Ago 17, 2026
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