La Corte di Giustizia di primo grado di Caltanissetta si pronuncia sulla concorrenza di potere impositivo e accertativo tra due Comuni ai fini dei tributi locali IMU/TASI (CGT di primo grado, sent. 12 dicembre 2025, n. 683)

La Corte di Giustizia di primo grado di Caltanissetta ritiene illegittimo l’avviso di accertamento con cui un Comune accerti l’omessa dichiarazione IMU e TASI su un bene immobile, in particolare una piattaforma petrolifera, ubicato nel mare territoriale antistante due Comuni limitrofi, già oggetto di esercizio del potere impositivo da parte di uno dei due Enti territoriali per la stessa annualità nei confronti del medesimo soggetto passivo, sulla base del medesimo presupposto impositivo. Si evidenzia una concorrenza illegittima dei poteri impositivo e accertativo tra i due enti locali. Il giudice di prime cure, rileva che il potere si consuma con il primo esercizio accertativo, impedendo al secondo Comune di procedere autonomamente, in quanto si configura una violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di capacità contributiva. Il secondo Ente, pur convinto della propria titolarità territoriale (basata su Cass. n. 13794/2005), non può obbligare il contribuente a un bis in idem sostanziale, ma deve accordarsi amministrativamente con il primo Comune per il riparto del gettito, eventualmente anche mediante gli strumenti previsti dall’art. 27, comma 11 della l. n. 448 del 28 dicembre 2001.

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