La CEDU sulla violazione degli artt. 6 e 8 della Convenzione (CEDU, sez. II, sent. 6 gennaio 2026, ric. n. 9570/23)

I giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione del diritto della ricorrente a un equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU, nonché su una lamentata ingerenza nella sua vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU. Il caso trae origine dal diniego opposto da una federazione sportiva nazionale all’approvazione della nomina della ricorrente quale arbitro per due competizioni sportive internazionali. Avverso tale decisione, la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Consiglio del Ministero della Gioventù e dello Sport, chiedendo la revoca dell’esclusione dall’elenco degli arbitri idonei. Il ricorso veniva tuttavia respinto, sul presupposto che la decisione rientrasse nella discrezionalità tecnica della federazione sportiva. Con riferimento ai profili relativi all’indipendenza e imparzialità del giudice, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 6 CEDU, rilevando che i membri del Collegio arbitrale sportivo erano nominati dal Ministero tra candidati in possesso di specifici requisiti e che nulla nel fascicolo lasciava presumere indebite influenze politiche, pressioni esterne o squilibri strutturali nella rappresentanza degli interessi all’interno dell’organo giudicante. Diversamente, la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU per carenza di motivazione della decisione del Collegio arbitrale sportivo. Pur non essendo contestato il carattere discrezionale del potere esercitato dalla federazione, il Collegio si era limitato ad affermare che quest’ultima non avesse ecceduto i limiti della propria discrezionalità, senza chiarire gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento di tale conclusione. In tale contesto, sarebbe stato invece necessario accertare i criteri concretamente adottati nella selezione degli arbitri e verificarne la coerenza con la normativa e i regolamenti applicabili. Ne è derivato un controllo giurisdizionale meramente formale, insufficiente a garantire un’effettiva tutela dei diritti della ricorrente. La Corte ha pertanto concluso per la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. Infine, quanto all’art. 8 CEDU, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’esclusione contestata non avesse inciso in modo sufficientemente grave sulla vita privata e professionale della ricorrente, la quale aveva mantenuto il proprio status di arbitro e continuato a svolgere attività arbitrale a livello nazionale.

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