Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, in relazione a un procedimento che aveva attribuito al ricorrente la responsabilità solidale per debiti fiscali di terzi, in qualità di ex curatore fallimentare di una nota società. Il ricorrente lamentava, in particolare, che i tribunali nazionali avessero emesso decisioni divergenti su fatti identici e non avessero preso in considerazione argomenti centrali della sua difesa, in violazione del diritto a un equo processo. La Corte, in via preliminare, ha respinto l’eccezione ratione materiae sollevata dal Governo, ritenendo applicabile l’art. 6 § 1 CEDU, posto che, pur trattandosi formalmente di un procedimento di natura amministrativo-tributaria, la questione centrale riguardava l’accertamento della responsabilità civile personale del ricorrente, fondata su una presunta condotta illecita nell’esercizio delle sue funzioni professionali. Il procedimento dinanzi all’Audiencia Nacional implicava dunque la determinazione di “diritti e obblighi di carattere civile” ai sensi della Convenzione. Nel merito, la Corte ha ribadito che il principio di certezza del diritto rappresenta uno dei fondamenti dello Stato di diritto. Tale principio può essere compromesso da decisioni giudiziarie contrastanti, specialmente se provenienti dallo stesso organo giudicante e in casi analoghi. Pur ammettendo che divergenze giurisprudenziali siano fisiologiche in un sistema giudiziario, la Corte ha rilevato che decisioni opposte, adottate in tempi ravvicinati, su fattispecie identiche e da parte della medesima sezione, generano un’intollerabile incertezza giuridica e possono equivalere a un diniego di giustizia. A ciò si è aggiunta la mancata considerazione, da parte dell’Audiencia Nacional, di un argomento decisivo addotto dal ricorrente, relativo alla validità di taluni pagamenti effettuati, elemento potenzialmente determinante per la quantificazione della responsabilità. L’assenza di una motivazione su tale punto ha impedito alla Corte di verificare se l’argomento fosse stato esaminato o del tutto ignorato. In conclusione, la Corte ha ritenuto che tali gravi vizi abbiano compromesso l’equità del procedimento interno, accertando la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.
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