Con la decisione in commento, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da un detenuto turco, a seguito del respingimento della sua richiesta di trasferimento in un istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza dei suoi familiari. La Corte ha osservato che la distanza geografica è un fattore che può incidere sulla frequenza delle visite e, di conseguenza, sulla solidità dei legami familiari, soprattutto quando la lontananza persiste per diversi anni. Il rigetto di una richiesta di avvicinamento costituisce dunque un’ingerenza nel diritto del detenuto alla vita familiare. Sebbene nel caso di specie l’ingerenza avesse una base legale e perseguisse scopi legittimi – tra cui la tutela della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati, anche all’interno degli stessi istituti penitenziari – essa non poteva reputarsi proporzionata allo scopo e dunque necessaria in una società democratica. Secondo la Corte, le autorità nazionali avrebbero dovuto realizzare un bilanciamento degli interessi in gioco, tenendo conto della situazione personale del ricorrente. Esse, invece, non hanno effettuato una valutazione individualizzata circa la possibilità di trasferirlo in uno degli istituti penitenziari più vicini alla sua famiglia, indicati nella richiesta, né hanno esaminato la possibilità di adottare misure alternative per compensare la riduzione delle visite ricevute, quali visite o chiamate telefoniche più lunghe. Vi è stata pertanto una violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
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