Con la sentenza in commento la Corte Edu si è pronunciata sul ricorso presentato da un’ONG armena, impegnata nella protezione dei diritti umani all’interno delle forze armate, che aveva richiesto al Governo, senza successo, dati e informazioni in merito ai decessi tra i militari in tempo di pace. Anche i ricorsi successivamente proposti dall’organizzazzione dinnanzi alle autorità giurisdizionali nazionali erano stati respinti. Secondo la Corte, la scelta delle autorità nazionali di negare all’ONG l’accesso alle informazioni richieste costituiva un’ingerenza nella libertà di espressione di cui all’art. 10 CEDU, una limitazione “prevista dalla legge” e diretta a perseguire uno scopo legittimo, quello di proteggere la sicurezza nazionale, ma che non poteva dirsi “necessaria in una società democratica”. A detta della Corte, infatti, anche quando è in gioco la sicurezza nazionale, le misure che incidono sui diritti fondamentali, come la libertà di ricevere e diffondere informazioni, devono essere motivate da ragioni pertinenti e sufficienti. La totale assenza di spiegazioni da parte del Governo e poi dei giudici interni in merito alla scelta di mantenere segreta la totalità delle informazioni richieste dall’ONG ha quindi rappresentato una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
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