Nella decisione qui annotata, la Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso presentato da una cittadina polacca la quale ha denunciato la violazione dell’art. 8 CEDU in seguito ad una sentenza adottata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato illegittime le disposizioni nazionali concernenti la pratica dell’aborto in presenza di anomalie fetali così limitando in modo sproporzionato, a parere della ricorrente, il suo diritto al rispetto della vita privata.
A tal riguardo, la Corte osserva preliminarmente come, nonostante la sentenza sia stata pronunciata dalla Corte costituzionale il 22 ottobre 2020, essa sia entrata in vigore soltanto il giorno della sua pubblicazione, avvenuta il 27 gennaio 2021, facendo insorgere nei cittadini un grande senso di incertezza circa il trattamento giuridico che medio tempore avrebbe dovuto riservarsi alla pratica dell’aborto legale in Polonia. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia di Covid-19 in corso, durante la quale non era irragionevole per la ricorrente temere che potessero verificarsi imminenti chiusure delle frontiere, impedendole così di recarsi all’estero per accedere ai servizi di aborto. In definitiva, quindi, la ricorrente sosteneva che l’ambiguità seguita alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale avesse seriamente compromesso la certezza del diritto, anche perché la sentenza avrebbe potuto essere pubblicata in qualsiasi momento dopo la sua pronuncia.
Anche a parere della Corte di Strasburgo questa situazione di prolungata incertezza ha costituito un’“ingerenza” nei diritti della ricorrente ai sensi dell’articolo 8. Tale prolungata confusione ha esercitato conseguenze dirette e negative sulla vita privata della ricorrente, che si era trovata in uno stato di ambiguità riguardo all’esercizio del proprio diritto all’aborto legale. A causa di tale incertezza, peraltro, la ricorrente era stata costretta a recarsi all’estero per abortire, il che le aveva indubbiamente provocato un ulteriore significativo stress.
In conclusione, quindi, la Corte ritiene che l’ingerenza nei diritti del ricorrente non possa essere considerata legittima. Inoltre, vi è stata una mancanza di prevedibilità richiesta dall’articolo 8 della Convenzione, a causa dell’incertezza generale circa il quadro giuridico applicabile causata dal ritardo nella pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Ne consegue che l’ingerenza nei diritti del ricorrente “non era prevista dalla legge” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione e vi è stata pertanto una violazione di tale parametro.

