Con la decisione in commento la Corte Edu si è pronunciata sui ricorsi presentati da alcuni cittadini ciprioti, i quali lamentavano di avevano subito un’ingerenza arbitraria e ingiustificata nel loro diritto di proprietà da parte dello Stato, che aveva ridotto per legge l’ammontare delle loro pensioni o dei loro stipendi. La Corte ha rammentato che ogni interferenza dell’autorità pubblica sul pacifico godimento dei beni deve fondarsi su previsioni normative valide, sufficientemente precise e prevedibili nella loro applicazione; perseguire uno scopo legittimo «nell’interesse pubblico»; essere ragionevolmente proporzionata allo scopo che si intende realizzare. Nel caso di specie, le misure contestate erano state adottate con legge e con una finalità riconducibile all’ampia nozione di «interesse pubblico», quella di limitare la spesa pubblica in un periodo di difficoltà finanziaria. Quanto al requisito della proporzionalità, alla luce dell’entità minima della riduzione, del periodo di tempo limitato in cui la normativa aveva operato e dell’ampio margine di discrezionalità da riconoscersi allo Stato, la Corte non ha reputato di poter ravvisare un illegittimo squilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e quelle di tutela dei diritti fondamentali individuali dei ricorrenti. La Corte pertanto ha ritenuto non vi fosse stata alcuna violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
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