La CEDU sulla violazione dell’art. 6 della Convenzione (CEDU, sez. III, sent. 25 novembre 2025, ric. n. 37896/19)

Nel caso in esame, i giudici di Strasburgo sono stati chiamati a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’articolo 6 della Convenzione, concernente la lesione del diritto a un equo processo. In tal senso, a seguito della riforma del sistema giudiziario albanese, era stata introdotta una procedura straordinaria di verifica nei confronti di tutti i magistrati, affidata in primo grado alla Commissione Indipendente di Qualificazione e, in appello, alla Camera speciale d’appello presso la Corte costituzionale. Il ricorrente, già giudice distrettuale, essendo stato sottoposto a tale procedura, aveva compilato gli appositi moduli e dichiarato la propria estraneità a contatti con la criminalità organizzata. Tuttavia, gli organi di verifica ritennero emergere elementi contrari e avviarono un procedimento assimilabile a quello disciplinare, potenzialmente idoneo a determinare la sua decadenza dall’incarico e l’interdizione dagli uffici giudiziari. La Corte EDU ha osservato, in proposito, come il ricorrente non fosse stato messo a conoscenza dei fatti essenziali contestati né avesse avuto accesso alle prove su cui si fondava il procedimento, con conseguente pregiudizio alla possibilità di predisporre una difesa effettiva. Considerata la rilevanza degli interessi in gioco, in particolare la fiducia del pubblico nel corretto funzionamento e nell’indipendenza della magistratura, elementi imprescindibili in uno Stato democratico, le garanzie procedurali avrebbero dovuto essere applicate con particolare rigore. La Corte ha concluso, pertanto, che l’approccio adottato dagli organi di verifica ha compromesso il principio del contraddittorio, causando la lesione dei diritti procedurali tutelati dall’art. 6 CEDU, e ne ha dichiarato la violazione.

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