La Corte Edu sulla legittimità delle misure di ricovero in ospedale psichiatrico (CEDU, sez. V, sent. 6 novembre 2025, ric. n. 25893/23)

Il ricorso presentato alla Corte europea contro la Spagna concerne la presunta violazione dell’art. 5 della Convenzione in un caso riguardante il ricovero obbligatorio di un cittadino in un ospedale psichiatrico. Più esattamente, il ricorrente denunciava il mancato rispetto dei requisiti di legge per l’approvazione della misura e, in particolare, il suo diritto di essere assistito da un avvocato durante l’udienza dinanzi al giudice. Ribadita la propria giurisprudenza in tema di necessaria legittimità e non arbitrarietà di ogni misura di privazione della libertà personale, i giudici rilevano come, nel caso di specie, il medico nominato dal tribunale non abbia mai incontrato personalmente il ricorrente né tantomeno lo abbia visitato prima dell’udienza. A ciò si aggiunga che il tribunale ha stabilito che era impossibile contenere e curare il ricorrente in regime ambulatoriale ma non ne ha spiegato il motivo. Inoltre, la Corte rileva che il ricorrente non è stato assistito da un avvocato durante l’udienza. In base al diritto interno, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di comparire nel procedimento con un proprio rappresentante, sebbene l’assistenza di un avvocato non fosse obbligatoria. A tal proposito, la Corte ribadisce che un individuo ricoverato in un istituto psichiatrico a causa delle sue condizioni mentali dovrebbe, salvo circostanze particolari, ricevere effettivamente assistenza legale nel procedimento relativo alla continuazione, alla sospensione o alla cessazione della sua detenzione. L’importanza della posta in gioco, unitamente alla natura stessa della sofferenza, impongono tale conclusione. Alla luce di quanto osservato, i giudici ritengono dunque che le autorità spagnole non abbiano condotto un esame approfondito della privazione della libertà del ricorrente e che il modo in cui hanno trattato l’approvazione del ricovero obbligatorio del ricorrente non ha rispettato le garanzie procedurali efficaci contro la detenzione arbitraria. Vi è stata pertanto violazione dell’articolo 5 § 1 (e) della Convenzione.

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