Nel caso di specie, la Corte EDU è chiamata a pronunciarsi sul ricorso di una cittadina lettone affetta da gravi disturbi mentali, la quale lamentava l’illegittimità della propria detenzione in un carcere ordinario nonostante fosse stata disposta la sua ospedalizzazione psichiatrica obbligatoria, denunciando la conseguente violazione dell’articolo 5 della Convenzione. Condannata nel 2018 a quattro anni di reclusione per frode e falsificazione, la ricorrente soffriva di disturbi organici della personalità e di epilessia generalizzata. In base alle perizie psichiatriche svolte, era stato ritenuto che ella non potesse scontare una pena detentiva ordinaria, e i tribunali nazionali ne avevano infine disposto il ricovero in un ospedale psichiatrico generale. Tuttavia, la misura non venne eseguita tempestivamente e la ricorrente rimase in carcere tra il 2021, anno della perizia decisiva, e il 2022, anno della scarcerazione, senza ricevere cure adeguate. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che la detenzione in un istituto penitenziario ordinario era incompatibile con le finalità terapeutiche della misura disposta ai sensi dell’art. 5 § 1, lett. e), della Convenzione e non poteva più essere giustificata dall’originaria condanna penale. Pur riconoscendo la complessità procedurale dovuta alla pendenza di due distinti procedimenti penali, la Corte ha censurato la mancanza di coordinamento tra i tribunali nazionali e il ritardo ingiustificato nell’esecuzione della decisione di ricovero. Inoltre, le cure prestate in carcere risultavano limitate e prive di un programma terapeutico personalizzato. Di conseguenza, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 5 § 1 CEDU, ritenendo che la privazione della libertà non fosse conforme alla ratio della disposizione e ha condannato lo Stato per l’illegittima detenzione della ricorrente in un ambiente penitenziario ordinario non idoneo alla sua condizione mentale.
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