La CEDU sul divieto assoluto di fumo nelle carceri estoni: violato l’art. 8 (CEDU, sez. III, sent. 4 novembre 2025, ricc. nn. 17982/21 ed altri tre)

La Corte Edu si pronuncia sul divieto assoluto di fumo nelle carceri estoni, entrato in vigore nell’ottobre 2017. I quattro ricorrenti, detenuti all’epoca, lamentavano sia il divieto in sé, sia i sintomi da astinenza da loro stessi dichiarati. Si tratta del primo caso in cui la Corte è stata chiamata a valutare l’impatto di un divieto totale di fumo nelle carceri sulla situazione dei fumatori detenuti a lungo termine (in precedenza si era pronunciata su casi riguardanti il consumo di tabacco nelle carceri, ma dalla prospettiva opposta, quella del fumo passivo). I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto centrali nel caso di specie il concetto di autonomia personale e la capacità di fare scelte riguardanti la propria vita e la propria salute. In effetti, in un contesto di autonomia personale già limitata, la libertà dei detenuti di fare scelte – in particolare la scelta di fumare o meno – risulta ancora più preziosa. Ebbene, il divieto in questione è stato deciso senza alcuna valutazione del suo impatto sull’autonomia personale dei fumatori detenuti. Un divieto così radicale ed assoluto non è giustificato e supera il pur ampio margine di discrezionalità di cui dispone l’Estonia nella regolamentazione del consumo di tabacco nelle carceri. Di qui il riconoscimento, con quattro voti contro tre, della violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nei confronti di tre dei ricorrenti.

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