Il ricorso presentato alla Corte Edu contro la Repubblica italiana trae origine dalla confisca di alcuni beni appartenenti ai ricorrenti, il cui valore è stato ritenuto equivalente al profitto derivante da reati commessi da parte di loro familiari, sulla base della convinzione che tali beni fossero nella materiale disponibilità di questi ultimi.
Tra i diversi parametri evocati, i giudici di Strasburgo hanno accolto le rimostranze presentate dai primi due ricorrenti in riferimento all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione che garantisce il diritto al pacifico godimento dei beni.
In particolare, come ribadito dalla Corte, affinché un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto possa essere ritenuta compatibile con la disciplina convenzionale è necessario che questa sia prevista dalla legge, che persegua uno scopo legittimo e che sia proporzionata ossia garantisca un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
Ed è proprio con riferimento a tale ultimo requisito che la Corte ravvede una violazione del diritto in parola sul presupposto che i tribunali nazionali non abbiano fornito alcun elemento specifico a sostegno della conclusione secondo cui i beni confiscati fossero di fatto di proprietà degli autori del reato.
Inoltre, la Corte rileva che le autorità nazionali non sembrano aver compiuto alcuno sforzo per indagare sulla reale proprietà dei beni: oltre ad esaminare il reddito dei primi due ricorrenti, non hanno tentato di determinare, come richiesto dal diritto interno, chi esercitasse il dominio di fatto su tali beni, ad esempio utilizzandoli direttamente, prendendosi cura del loro mantenimento, gestendoli o ricavandone un reddito.
Ne consegue che, per quanto riguarda i primi due ricorrenti, la confisca non era sufficientemente giustificata, determinandosi quindi una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei loro confronti.

