Nel caso di specie, la Corte EDU si pronuncia sulla presunta violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, denunciata dai ricorrenti stante l’incapacità delle autorità nazionali di condurre un’indagine efficace su accuse di violenza sessuale mediante esposizione a sostanze chimiche. Le doglianze riguardavano la perdita e la manipolazione di prove cruciali detenute in custodia dalla polizia, dove operava peraltro un agente legato da vincoli di parentela con uno degli indagati. La Corte di Strasburgo, pur riconoscendo la sufficienza del quadro giuridico nazionale a tutela delle vittime di reati sessuali, ritiene plausibile che la scomparsa del rapporto forense sul telefono cellulare, la perdita parziale delle riprese di videosorveglianza del bar in cui le vittime erano state adescate e la cancellazione dei dati estratti dal cellulare abbiano precluso tre linee di indagine potenzialmente decisive. L’effetto cumulativo di tali carenze nella conservazione delle prove è andato ben oltre i meri “errori isolati” o le omissioni investigative minori di cui la Corte normalmente non si occupa, compromettendo una valutazione completa dei fatti e conducendo all’archiviazione del procedimento. Inoltre, la Corte ritiene che lo stretto legame familiare tra l’ufficiale inquirente e uno degli indagati non abbia soddisfatto il requisito di sufficiente indipendenza richiesto dalla Convenzione, potendo compromettere l’effettività e l’imparzialità dell’indagine. Conclude pertanto per la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ritenendo che l’incapacità delle autorità di garantire un’indagine effettiva, la perdita e manipolazione di prove potenzialmente decisive, l’assenza di adeguate garanzie di indipendenza e la risposta inadeguata alle carenze investigative abbiano complessivamente violato gli obblighi positivi imposti dalla Convenzione.
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