Il caso esaminato dalla Corte Edu nella presente decisione concerne la presunta violazione dell’art.
9 della Convenzione in merito all’uso liturgico e al possesso pacifico da parte della comunità
ricorrente del suo edificio ecclesiastico nel contesto di una controversia vertente su tale edificio con
un altro gruppo religioso.
Più esattamente, la parte ricorrente lamentava che l’ordinanza di congelamento dell’uso dell’edificio
ecclesiastico fosse ingiustificata e che fosse stata emessa senza che le autorità nazionali avessero
adottato misure efficaci, come era loro dovere, per proteggere la comunità ricorrente e il suo edificio
ecclesiastico da attacchi illeciti che le impedivano di utilizzare pacificamente l’immobile.
In generale, a proposito del parametro convenzionale evocato, la Corte ribadisce che la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione costituisce uno dei fondamenti di una “società democratica” ai
sensi della Convenzione. Tale libertà implica, tra l’altro, la libertà di avere o non avere convinzioni
religiose e di praticare o non praticare una religione. Sebbene la libertà religiosa sia principalmente
una questione di coscienza individuale, essa presuppone anche la libertà di manifestare la propria
religione, individualmente e in privato, o in comunità con altri.
Tuttavia, nelle società democratiche, in cui diverse religioni coesistono all’interno di una stessa
popolazione, può essere necessario imporre restrizioni alla libertà di un individuo di manifestare la
propria religione o il proprio credo al fine di conciliare gli interessi dei vari gruppi e garantire il
rispetto delle convinzioni di ciascuno. La Corte ha spesso sottolineato il ruolo dello Stato come
organizzatore neutrale e imparziale dell’esercizio delle diverse religioni, fedi e credenze, e ha
affermato che tale ruolo favorisce l’ordine pubblico, l’armonia religiosa e la tolleranza reciproca tra
gruppi contrapposti in una società democratica.
Ed è proprio il corretto svolgimento di tale ruolo ad essere messo in discussione nel caso di specie:
le autorità infatti hanno scelto di vietare completamente, nell’ambito del procedimento penale, l’uso
dell’edificio ecclesiastico contestato da due gruppi religiosi. Così facendo, esse non hanno tenuto
conto del fatto che la comunità ricorrente, in quanto proprietaria dell’edificio all’epoca, aveva per
legge il diritto esclusivo di utilizzarlo; si aggiunga inoltre la mancata adozione di misure efficaci per
identificare e perseguire i responsabili dei reati in questione.
A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente sostenuto che il ruolo delle autorità in situazioni di
conflitto tra più gruppi religiosi non è quello di rimuovere la causa della tensione eliminando il
pluralismo, ma di garantire che i gruppi in competizione si tollerino a vicenda; nel caso di specie,
invece, le autorità hanno eliminato la fonte di tensione proibendo del tutto l’uso dell’edificio
ecclesiastico, senza tuttavia dimostrare che le autorità abbiano adottato misure sufficienti per
garantire il pacifico godimento dei diritti garantiti dall’articolo 9 della Convenzione da parte della
comunità ricorrente.
Ciò considerato, la Corte ha ritenuto la fondatezza del ricorso dichiarando che vi è stata una
violazione dell’articolo 9 della Convenzione.

